Intelligenza artificiale negli appalti pubblici: le novità introdotte dal nuovo Bando Tipo ANAC n. 1
Analisi delle modifiche introdotte dal Bando Tipo ANAC n. 1 sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. 36/2023.
Intelligenza artificiale negli appalti pubblici: le nuove dichiarazioni introdotte dal Bando Tipo ANAC n. 1
Con la Delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato il Bando Tipo n. 1, introducendo una significativa novità nella Domanda di partecipazione.
Tra le modifiche più rilevanti compare il nuovo Punto 10 - Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale, destinato a disciplinare le modalità con cui gli operatori economici devono dichiarare l'eventuale utilizzo di sistemi di IA nella predisposizione dell'offerta e, successivamente, nell'esecuzione del contratto.
Si tratta di un aggiornamento della documentazione standard predisposta da ANAC che recepisce l'evoluzione della normativa europea in materia di intelligenza artificiale e introduce nuovi obblighi dichiarativi finalizzati a garantire trasparenza e responsabilità.
Cosa cambia concretamente
La novità non riguarda il Codice dei contratti pubblici, che rimane invariato, ma la documentazione amministrativa utilizzata nelle procedure di gara.
La nuova Domanda di partecipazione richiede infatti all'operatore economico di dichiarare se:
- non si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell'offerta;
oppure
- si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale, indicando il sistema utilizzato e le parti dell'offerta tecnica per le quali tali strumenti sono stati impiegati.
La medesima dichiarazione è prevista anche con riferimento alla fase di esecuzione del contratto.
L'intelligenza artificiale non è vietata
Uno degli aspetti più interessanti del nuovo Punto 10 è che il Bando Tipo non vieta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Al contrario, il modello predisposto da ANAC prende atto della diffusione di tali strumenti e ne disciplina l'utilizzo attraverso specifiche dichiarazioni.
L'operatore economico può quindi dichiarare di aver utilizzato sistemi di intelligenza artificiale, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente e sia limitato alle finalità indicate nella documentazione di gara.
L'obiettivo perseguito da ANAC non è impedire l'innovazione tecnologica, ma garantire trasparenza, controllo e responsabilità nell'utilizzo di tali strumenti.
L'IA come strumento di supporto
La formulazione del nuovo Punto 10 chiarisce un principio fondamentale.
L'intelligenza artificiale può essere utilizzata esclusivamente per attività meramente strumentali e di supporto nella redazione dell'offerta tecnica.
Analogamente, nella fase di esecuzione del contratto, il suo utilizzo è ammesso esclusivamente al fine di supportare ed efficientare il servizio.
Ne consegue che i sistemi di IA non possono sostituire l'attività professionale, il giudizio tecnico o le valutazioni discrezionali richieste agli operatori economici.
L'intelligenza artificiale rappresenta quindi uno strumento di supporto all'attività dell'uomo e non un sostituto della professionalità richiesta per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il controllo umano resta sempre centrale
Il nuovo modello predisposto da ANAC introduce un principio di particolare importanza.
Anche quando vengono impiegati sistemi di intelligenza artificiale deve essere sempre garantita:
- la prevalenza del lavoro intellettuale umano;
- il controllo dei risultati prodotti;
- la verifica delle elaborazioni generate;
- la responsabilità dell'operatore economico.
Ciò significa che eventuali offerte tecniche, relazioni metodologiche, elaborati progettuali o altri documenti a contenuto intellettuale, pur potendo essere predisposti con il supporto di strumenti di IA, devono essere sempre analizzati, verificati, validati e approvati dal personale competente.
La decisione finale, le valutazioni tecniche e la responsabilità professionale rimangono esclusivamente in capo alle persone fisiche che sottoscrivono l'offerta o che eseguono le prestazioni contrattuali.
Le responsabilità dell'operatore economico
L'introduzione del Punto 10 non trasferisce alcuna responsabilità ai sistemi di intelligenza artificiale.
Rimane infatti integralmente in capo all'operatore economico:
- la correttezza delle dichiarazioni rese;
- la qualità tecnica dell'offerta;
- il rispetto delle prescrizioni della lex specialis;
- la conformità delle prestazioni contrattuali;
- il rispetto della normativa applicabile.
L'utilizzo di strumenti di IA non costituisce pertanto una causa di esonero o attenuazione della responsabilità.
Gli aspetti da verificare prima della presentazione dell'offerta
Le imprese dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione della nuova Domanda di partecipazione.
In particolare sarà opportuno verificare:
- se sono stati utilizzati sistemi di intelligenza artificiale;
- quali strumenti sono stati impiegati;
- per quali parti dell'offerta tecnica sono stati utilizzati;
- che il loro utilizzo sia conforme al Regolamento (UE) 2024/1689;
- che sia sempre garantito il controllo umano delle elaborazioni prodotte.
Una corretta compilazione della documentazione amministrativa assume quindi un ruolo ancora più importante nell'ambito delle procedure di affidamento.
Considerazioni TRT
L'aggiornamento del Bando Tipo rappresenta uno dei primi interventi con cui la normativa sugli appalti pubblici prende formalmente atto della diffusione dell'intelligenza artificiale.
Il messaggio che emerge dalla Delibera ANAC è chiaro.
L'intelligenza artificiale non viene vietata, ma disciplinata.
Può costituire uno strumento utile per supportare il lavoro degli operatori economici, migliorare l'efficienza delle attività e agevolare la predisposizione della documentazione.
Rimane però imprescindibile il ruolo dell'uomo.
Le valutazioni tecniche, le decisioni, le verifiche, il controllo dei risultati e la responsabilità giuridica continuano ad appartenere esclusivamente ai professionisti e agli operatori economici coinvolti nella procedura.
L'intelligenza artificiale è quindi uno strumento al servizio dell'uomo e non il contrario.
Conclusioni
Con il nuovo Punto 10 della Domanda di partecipazione, ANAC introduce un importante principio di trasparenza nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle procedure di gara.
Gli operatori economici sono chiamati a dichiararne l'eventuale impiego, fermo restando che tali strumenti possono essere utilizzati esclusivamente come supporto all'attività professionale.
La responsabilità delle dichiarazioni, dei contenuti dell'offerta e delle prestazioni contrattuali rimane sempre in capo all'operatore economico e ai professionisti incaricati.
L'evoluzione tecnologica entra così anche negli appalti pubblici, ma senza modificare un principio fondamentale: l'intelligenza artificiale supporta il lavoro dell'uomo, non lo sostituisce.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici.
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
- Legge 13 giugno 2025, n. 132.
- Delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026.
- Bando Tipo ANAC n. 1 aggiornato.
- Domanda di partecipazione – Punto 10 "Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale".
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