Prezzo più basso negli appalti pubblici: quando vince il maggior ribasso e quando si applica la soglia di anomalia
Scopri quando negli appalti pubblici al prezzo più basso vince il maggior ribasso e quando si applica la soglia di anomalia prevista dall'art. 54 del D.Lgs. 36/2023.
Introduzione
Quando si parla di gare pubbliche aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, molti operatori economici sono convinti che l'appalto venga sempre assegnato all'impresa che presenta il ribasso percentuale più elevato.
In realtà non è così.
Il D.Lgs. 36/2023 distingue il criterio di aggiudicazione dalla modalità con cui viene individuata l'offerta aggiudicataria. Comprendere questa differenza è fondamentale per predisporre un'offerta consapevole e aumentare le possibilità di successo.
In questo articolo vedremo quali sono i criteri di aggiudicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, quando il maggior ribasso determina realmente l'aggiudicazione e quando, invece, entra in gioco il calcolo della soglia di anomalia disciplinato dall'art. 54 del D.Lgs. 36/2023.
Attenzione: il prezzo più basso è un criterio di aggiudicazione. Il maggior ribasso e il calcolo della soglia di anomalia sono invece due diverse modalità con cui viene individuata l'offerta vincente.
I criteri di aggiudicazione previsti dal Codice
L'articolo 108 del D.Lgs. 36/2023 prevede due criteri di aggiudicazione:
- Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV);
- Prezzo più basso.
Nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuta sia gli aspetti tecnici sia quelli economici dell'offerta, attribuendo specifici punteggi secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
Quando invece viene scelto il prezzo più basso, l'elemento determinante è rappresentato esclusivamente dal ribasso economico offerto dall'operatore.
È proprio in quest'ultimo caso che nasce uno dei dubbi più frequenti tra imprese e professionisti.
Il prezzo più basso non significa sempre maggior ribasso
Una convinzione molto diffusa è che, nelle gare aggiudicate con il prezzo più basso, vinca sempre l'impresa che presenta il ribasso più elevato.
In realtà questa situazione rappresenta oggi solo una delle possibili modalità di aggiudicazione.
Nella maggior parte degli appalti di lavori sottosoglia aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, infatti, trova applicazione l'art. 54 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l'esclusione automatica delle offerte anomale.
Ciò significa che il ribasso più elevato potrebbe non risultare vincente e, in alcuni casi, potrebbe addirittura essere escluso dalla procedura.
Quando si applica il calcolo della soglia di anomalia
L'articolo 54 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, negli appalti di importo inferiore alla soglia europea aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, venga applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale quando ricorrono le condizioni previste dalla norma.
In particolare, devono essere contemporaneamente presenti i seguenti presupposti:
- appalto di importo inferiore alla soglia europea (per i lavori, attualmente 5.538.000 euro, soglia valida dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027);
- criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- assenza di interesse transfrontaliero certo;
- almeno cinque offerte ammesse.
Quando tali condizioni sono soddisfatte, la stazione appaltante non aggiudica direttamente la gara all'impresa che ha presentato il ribasso maggiore.
Nella pratica, oggi, la maggior parte delle gare di lavori sottosoglia aggiudicate con il criterio del prezzo più basso non viene aggiudicata direttamente al maggior ribasso, ma mediante il calcolo della soglia di anomalia previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 36/2023. Il maggior ribasso rappresenta quindi un'eccezione, applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla normativa.
Prima viene calcolata la soglia di anomalia, successivamente vengono escluse automaticamente le offerte considerate anomale e solo al termine di tale procedimento viene individuata l'offerta aggiudicataria.
È questo il motivo per cui, oggi, nelle procedure sottosoglia il semplice maggior ribasso rappresenta più un'eccezione che la regola.
Quando vince realmente il maggior ribasso
Esistono comunque alcune situazioni nelle quali l'offerta con il ribasso più elevato continua a rappresentare quella potenzialmente aggiudicataria.
Ciò avviene, ad esempio, quando le offerte ammesse sono meno di cinque e pertanto non può trovare applicazione l'esclusione automatica prevista dall'art. 54.
Lo stesso accade negli appalti di importo pari o superiore alla soglia europea, nei quali l'esclusione automatica delle offerte anomale non è consentita.
Analoga situazione si verifica qualora la procedura presenti un interesse transfrontaliero certo.
In tutti questi casi la graduatoria viene formata in base ai ribassi offerti, fermo restando l'eventuale procedimento di verifica della congruità dell'offerta previsto dall'art. 110 del Codice.
In sintesi: prima di decidere quale ribasso offrire è fondamentale verificare se la gara prevede l'applicazione dell'art. 54 oppure se l'aggiudicazione avverrà direttamente in favore del maggior ribasso.
La cosiddetta "gara a media"
Tra gli operatori economici è molto diffusa l'espressione "gara a media" oppure "media mediata".
Si tratta di una definizione ormai entrata nel linguaggio comune ma che non compare nel D.Lgs. 36/2023.
La normativa parla invece di calcolo della soglia di anomalia, ossia del procedimento attraverso il quale vengono individuate le offerte considerate anomale ai fini dell'esclusione automatica.
Comprendere questo meccanismo è fondamentale perché il risultato della gara può essere completamente diverso rispetto a quello che si avrebbe premiando semplicemente il ribasso più elevato.
I metodi A, B e C dell'Allegato II.2
Quando una procedura prevede l'applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve determinare la soglia di anomalia utilizzando uno dei metodi previsti dall'Allegato II.2.
I metodi disponibili sono tre: Metodo A, Metodo B e Metodo C.
È importante chiarire che non si tratta di tre diversi criteri di aggiudicazione. Il criterio rimane sempre il prezzo più basso; ciò che cambia è esclusivamente il procedimento utilizzato per individuare la soglia di anomalia.
Il Metodo A è il sistema più tradizionale e determina la soglia sulla base dell'analisi dei ribassi presentati dai concorrenti.
Il Metodo B utilizza un diverso procedimento di calcolo, sempre basato sui ribassi offerti, che può condurre a una soglia di anomalia differente rispetto al Metodo A pur in presenza delle medesime offerte.
Il Metodo C introduce invece un criterio di calcolo differente rispetto ai precedenti ed è facilmente riconoscibile perché il disciplinare di gara deve indicare anche lo sconto di riferimento, elemento caratteristico di questa modalità di determinazione della soglia.
Per l'operatore economico non è necessario conoscere nel dettaglio le formule matematiche previste dai singoli metodi.
È invece fondamentale verificare attentamente il disciplinare di gara, nel quale la stazione appaltante deve indicare il metodo che intende applicare oppure le modalità con cui lo stesso sarà individuato, nei casi consentiti dalla normativa.
Consiglio TRT: prima di definire il ribasso da offrire, verifica sempre quale metodo di calcolo della soglia di anomalia sarà applicato. Conoscere il metodo previsto dal disciplinare è molto più utile che conoscere a memoria le formule matematiche utilizzate per il suo calcolo.
Cosa dovrebbe verificare ogni impresa
Prima di predisporre un'offerta economica è opportuno leggere attentamente il disciplinare di gara.
Le verifiche più importanti riguardano:
- il criterio di aggiudicazione scelto dalla stazione appaltante;
- l'eventuale applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023;
- il metodo previsto per il calcolo della soglia di anomalia;
- le modalità con cui verrà individuata l'offerta aggiudicataria.
Una corretta lettura della documentazione di gara rappresenta il primo passo per elaborare una strategia competitiva ed evitare errori che potrebbero compromettere l'esito della procedura.
Conclusioni
Il prezzo più basso non coincide automaticamente con il maggior ribasso.
Oggi, nella maggior parte degli appalti di lavori sottosoglia, l'individuazione dell'offerta aggiudicataria passa attraverso il calcolo della soglia di anomalia previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 e disciplinato dall'Allegato II.2.
Conoscere la differenza tra queste modalità di aggiudicazione consente alle imprese di interpretare correttamente il disciplinare di gara e di predisporre offerte più consapevoli e competitive.
Nel prossimo approfondimento della TRT Academy analizzeremo nel dettaglio il funzionamento dei metodi A, B e C previsti dall'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, illustrandone il funzionamento attraverso esempi pratici.
Fonti normative e riferimenti
Il presente articolo è stato redatto sulla base della normativa vigente e dei principali riferimenti in materia di contratti pubblici.
Normativa
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici.
- Art. 54 – Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
- Art. 108 – Criteri di aggiudicazione degli appalti.
- Art. 110 – Verifica delle offerte anormalmente basse.
- Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023
- Metodi di calcolo della soglia di anomalia (Metodi A, B e C).
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo al Codice dei contratti pubblici), con le modifiche apportate al D.Lgs. 36/2023 e ai relativi allegati.
Documentazione di riferimento
- Bandi e disciplinari di gara predisposti dalle stazioni appaltanti.
- Documentazione ANAC relativa all'applicazione del Codice dei contratti pubblici.
- Giurisprudenza amministrativa in materia di offerte anormalmente basse e criteri di aggiudicazione.
Nota: l'articolo ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione della normativa vigente, della documentazione di gara e degli atti ufficiali della stazione appaltante.
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