Relazione ex art. 102 del D.Lgs. 36/2023: cosa scrivere, quando è richiesta e quali errori evitare
Scopri quando è richiesta la relazione ex art. 102 del D.Lgs. 36/2023, cosa deve contenere, quali errori evitare e quali conseguenze può avere una relazione generica.
⚠️ Domanda di un cliente
"Nella relazione prevista dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 cosa devo scrivere? È sufficiente una dichiarazione generica? Cosa rischio se sbaglio?"
È una delle domande che ricevo più frequentemente durante la predisposizione della documentazione amministrativa di gara.
Perché questo articolo
Tra i documenti che più frequentemente generano dubbi nelle procedure di affidamento rientra la relazione prevista dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023.
Molte imprese cercano un fac-simile da compilare o una frase standard da inserire nella documentazione amministrativa.
In realtà la risposta non è così semplice.
La relazione non dovrebbe limitarsi a ripetere il contenuto della norma, ma descrivere concretamente le modalità con cui l'operatore economico intende rispettare gli impegni richiesti dalla stazione appaltante.
Cosa prevede l'art. 102 del D.Lgs. 36/2023
L'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici richiede agli operatori economici di assumere specifici impegni riguardanti:
- la stabilità occupazionale del personale;
- l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore;
- la tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto e negli eventuali subappalti;
- le pari opportunità generazionali, di genere e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate.
In molte procedure la stazione appaltante richiede una relazione che illustri le modalità con cui tali impegni saranno concretamente rispettati.
Quando è richiesta la relazione
La relazione non è automaticamente richiesta in tutte le procedure di gara.
Occorre sempre verificare attentamente:
- il disciplinare di gara;
- la lettera di invito;
- il capitolato;
- eventuali chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante.
Sarà infatti la documentazione di gara a stabilire se la relazione costituisce un documento da allegare e quali contenuti debba avere.
Cosa dovrebbe contenere
Ogni relazione dovrebbe essere personalizzata in funzione della specifica procedura.
In linea generale è opportuno descrivere:
Stabilità occupazionale
Come l'impresa intende garantire la continuità occupazionale del personale eventualmente già impiegato nell'appalto, ove previsto.
Contratto collettivo applicato
Indicare il CCNL applicato e motivarne la coerenza rispetto alle lavorazioni oggetto dell'appalto.
Tutela dei lavoratori
Descrivere le modalità con cui saranno garantite le tutele economiche e normative anche nei confronti degli eventuali lavoratori impiegati dai subappaltatori.
Pari opportunità
Illustrare le politiche aziendali adottate in materia di inclusione, pari opportunità e valorizzazione delle risorse umane.
L'errore più frequente
❌ Errore
Molte imprese inseriscono una semplice dichiarazione del tipo:
"L'impresa si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023."
Questa formulazione, se utilizzata da sola, potrebbe risultare insufficiente quando la documentazione di gara richiede una relazione illustrativa delle modalità operative con cui tali impegni saranno rispettati.
L'approccio corretto
Una buona relazione dovrebbe spiegare come l'impresa intende rispettare gli impegni richiesti.
Ad esempio:
- quale organizzazione aziendale sarà adottata;
- quale CCNL verrà applicato;
- come saranno gestiti eventuali subappalti;
- quali procedure interne garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
L'obiettivo non è ripetere la norma, ma dimostrare che l'operatore economico ha valutato concretamente gli impegni richiesti dalla procedura.
Cosa rischio se la relazione è generica?
Questa è probabilmente la domanda più frequente.
Non esiste una risposta valida per tutte le procedure.
Le conseguenze dipendono da diversi fattori, tra cui:
- il contenuto della lex specialis;
- le modalità con cui la stazione appaltante ha richiesto la relazione;
- la funzione attribuita al documento nell'ambito della procedura.
Per questo motivo è sempre consigliabile predisporre una relazione coerente con la documentazione di gara ed evitare modelli standard non adattati al caso concreto.
Consigli pratici
Prima di allegare la relazione verifica sempre che:
✅ sia coerente con il disciplinare;
✅ sia coerente con il CCNL applicato;
✅ descriva concretamente le modalità operative;
✅ sia aggiornata rispetto allo specifico appalto;
✅ non sia un semplice fac-simile copiato da altre procedure.
Domande frequenti
Esiste un modello ministeriale?
No. Attualmente non esiste un modello unico valido per tutte le procedure.
Posso utilizzare sempre la stessa relazione?
No. Ogni relazione dovrebbe essere adattata alle caratteristiche della singola procedura di gara.
Basta una pagina?
Non conta il numero di pagine.
Conta che la relazione descriva in maniera chiara e coerente le modalità con cui l'impresa intende rispettare gli impegni richiesti.
Conclusioni
La relazione prevista dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 non dovrebbe essere considerata un semplice adempimento burocratico.
Quando richiesta dalla documentazione di gara, rappresenta lo strumento attraverso il quale l'operatore economico dimostra di aver compreso gli impegni richiesti dalla stazione appaltante e di essere in grado di rispettarli concretamente.
Una relazione chiara, personalizzata e coerente con la documentazione di gara contribuisce a presentare un'offerta più consapevole e completa.
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