APPROFONDIMENTO · QUALIFICAZIONE SOAApprofondisce: CEL e qualificazione SOA: come i lavori eseguiti determinano categorie, classifiche e lavori di punta

CEL per la SOA: come ottenere e documentare i certificati per lavori pubblici, privati e in conto proprio

Come ottenere e documentare i CEL per la qualificazione SOA: richiesta alla stazione appaltante, certificazione dei lavori privati e valorizzazione delle opere in conto proprio.

I Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) rappresentano uno degli elementi fondamentali per dimostrare l'esperienza tecnica dell'impresa ai fini della qualificazione SOA.

Tuttavia, non tutti i CEL seguono lo stesso percorso di formazione.

Un lavoro eseguito per una pubblica amministrazione, un intervento realizzato per un committente privato e un'opera costruita dall'impresa in conto proprio possono concorrere alla qualificazione, ma richiedono procedure e documentazioni differenti.

La finalità è comune: dimostrare l'esperienza tecnica dell'impresa. Cambiano invece i soggetti coinvolti, le modalità di certificazione e gli elementi necessari a dimostrare l'effettiva esecuzione delle opere.

Conoscere queste differenze è importante soprattutto quando l'impresa intende ottenere una nuova categoria SOA, incrementare una classifica oppure valorizzare lavori eseguiti negli anni precedenti.

In questo approfondimento analizziamo i tre percorsi, evidenziando gli aspetti tecnici e documentali che meritano maggiore attenzione.

Il CEL nella qualificazione SOA

Il Certificato di Esecuzione Lavori documenta l'esperienza maturata dall'impresa attraverso l'esecuzione di opere riconducibili alle categorie previste dal sistema di qualificazione.

Ai fini SOA è necessario verificare non soltanto l'importo complessivo dei lavori, ma anche la loro natura, la corretta attribuzione alle categorie e la documentazione che ne dimostra l'esecuzione.

Come abbiamo visto nell'articolo CEL e qualificazione SOA: categorie, classifiche e lavori di punta, i lavori documentati contribuiscono a determinare le categorie e le classifiche concretamente conseguibili dall'impresa.

Ma prima di valutare il valore dei CEL è necessario comprendere come questi vengono acquisiti o formati.

Possiamo distinguere tre situazioni:

  • lavori eseguiti per stazioni appaltanti pubbliche;
  • lavori eseguiti per committenti privati;
  • lavori realizzati dall'impresa in conto proprio.

Le tre fattispecie richiedono percorsi documentali differenti.

Il CEL deve fotografare l'intera filiera operativa

Un principio fondamentale nella formazione del CEL è la ricostruzione dell'intera filiera operativa dell'intervento.

Il certificato deve consentire di individuare con chiarezza i soggetti che hanno partecipato alla realizzazione delle opere, i rispettivi ruoli e le lavorazioni effettivamente attribuibili a ciascuna impresa.

La filiera può essere rappresentata attraverso questa sequenza:

Committente → Direttore dei Lavori → Appaltatore → Subappaltatore → Eventuali Visti

Ogni soggetto interviene con un ruolo differente, che deve risultare coerente con la documentazione contrattuale, tecnica e amministrativa.

Il committente

Il committente è il soggetto per conto del quale viene realizzato l'intervento.

La sua corretta individuazione consente di ricostruire l'origine dell'affidamento, la titolarità del rapporto contrattuale e il contesto nel quale sono stati eseguiti i lavori.

Il Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori assume un ruolo centrale nella ricostruzione tecnica dell'intervento, secondo le funzioni effettivamente svolte e la disciplina applicabile.

La documentazione di sua competenza consente di verificare la corrispondenza tra progetto, lavorazioni realizzate e importi contabilizzati.

L'impresa appaltatrice

L'appaltatore è il soggetto che ha assunto l'esecuzione dell'intervento nei confronti del committente.

È necessario individuare quali lavorazioni abbia effettivamente eseguito con la propria organizzazione e quali, invece, siano state affidate a soggetti terzi.

Le imprese subappaltatrici

Quando nell'intervento sono presenti imprese subappaltatrici, la ricostruzione deve consentire di identificarle e di distinguere le lavorazioni da esse effettivamente eseguite.

Assumono particolare rilievo:

  • l'identificazione dell'impresa subappaltatrice;
  • il periodo di esecuzione;
  • la natura delle lavorazioni;
  • la categoria SOA di riferimento;
  • l'importo attribuibile alle opere eseguite;
  • la documentazione contrattuale e contabile pertinente.

L'importo complessivo dell'intervento non coincide necessariamente con il valore dei lavori attribuibili alla singola impresa ai fini della qualificazione SOA.

Questa distinzione è fondamentale per evitare sovrapposizioni nell'attribuzione delle lavorazioni e degli importi.

Gli eventuali visti delle autorità competenti

Per determinate categorie di lavori possono essere richiesti specifici visti o attestazioni da parte delle autorità competenti, secondo la disciplina applicabile.

È il caso, in particolare, delle lavorazioni soggette a specifiche forme di tutela e controllo.

La presenza di tali adempimenti deve essere verificata in relazione alla categoria SOA e alla natura dell'intervento.

La filiera operativa non coincide necessariamente con la catena delle firme

È importante distinguere i soggetti che devono essere identificati nella ricostruzione dell'intervento da quelli ai quali la normativa attribuisce specifiche responsabilità di sottoscrizione o attestazione.

Non tutti i soggetti presenti nella filiera sono necessariamente tenuti a sottoscrivere il CEL.

Allo stesso modo, gli eventuali visti dipendono dalla tipologia di opera e dalla disciplina applicabile.

Un CEL correttamente formato non certifica soltanto un importo: ricostruisce chi ha realizzato cosa, per conto di chi e con quali responsabilità.

Questo principio assume particolare importanza nella documentazione dei lavori privati e in conto proprio, nei quali la corretta ricostruzione della filiera rappresenta un elemento essenziale dell'istruttoria SOA.

CEL per lavori pubblici: richiesta alla stazione appaltante

Quando un'impresa esegue lavori per una stazione appaltante pubblica, il relativo CEL viene formato dalla stazione appaltante attraverso il sistema telematico previsto da ANAC.

L'impresa non redige autonomamente il certificato, ma può richiederne l'emissione all'amministrazione competente.

Come richiedere il CEL pubblico

La richiesta viene normalmente trasmessa tramite PEC alla stazione appaltante, all'attenzione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) o dell'ufficio competente.

Per consentire l'individuazione dell'intervento, è opportuno riportare:

  • denominazione e dati dell'impresa richiedente;
  • oggetto dell'appalto;
  • codice identificativo di gara (CIG);
  • estremi del contratto;
  • importo dell'appalto;
  • periodo di esecuzione dei lavori;
  • categorie delle lavorazioni;
  • eventuale posizione dell'impresa come subappaltatrice.

L'obiettivo è consentire alla stazione appaltante di individuare correttamente l'intervento e predisporre il certificato relativo alle lavorazioni effettivamente eseguite.

Emissione e disponibilità del CEL

La stazione appaltante provvede alla compilazione e all'emissione del certificato mediante il sistema telematico ANAC.

Una volta emesso, il CEL viene reso disponibile nel circuito informativo previsto dall'Autorità e può essere acquisito e verificato nell'ambito dell'istruttoria di qualificazione SOA.

Questa modalità rappresenta una differenza fondamentale rispetto ai lavori privati.

Nel lavoro pubblico il CEL viene formato dalla stazione appaltante. L'impresa deve richiederne l'emissione e verificare che il certificato sia correttamente disponibile per la qualificazione.

Nella normale istruttoria, il CEL pubblico acquisito attraverso il sistema ANAC costituisce il riferimento documentale per i lavori certificati, senza la necessità di ricostruire sistematicamente il fascicolo contrattuale e contabile richiesto invece per i lavori privati.

Restano possibili verifiche e richieste integrative in presenza di particolari circostanze.

Cosa fare se la stazione appaltante non emette il CEL

Una criticità operativa frequente riguarda il mancato rilascio del certificato dopo la richiesta dell'impresa.

Per questo è importante conservare:

  • la richiesta trasmessa alla stazione appaltante;
  • la ricevuta di accettazione PEC;
  • la ricevuta di avvenuta consegna;
  • eventuali solleciti e riscontri ricevuti.

Le indicazioni ANAC prevedono specifiche modalità di segnalazione in caso di mancata emissione.

Quando l'impresa ha già sottoscritto un contratto di attestazione, il coinvolgimento della SOA assume particolare importanza nella gestione della segnalazione.

È quindi opportuno coordinare tempestivamente la richiesta con la SOA incaricata, evitando di attendere le ultime fasi della pratica.

CEL per lavori privati: la ricostruzione dell'intervento

Il percorso è differente quando i lavori sono stati eseguiti per un committente privato.

In questo caso il certificato non viene formato attraverso il sistema telematico delle stazioni appaltanti pubbliche.

L'impresa deve invece predisporre un fascicolo documentale che consenta alla SOA di verificare l'effettiva esecuzione dei lavori, la loro consistenza economica e la corretta attribuzione alle categorie richieste.

Il CEL relativo a lavori privati non deve essere considerato un semplice modulo da compilare: è il risultato della ricostruzione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento.

Ricostruire la filiera dell'intervento

Il primo passaggio consiste nell'individuare tutti i soggetti intervenuti nella realizzazione dell'opera.

In particolare, occorre verificare:

  • chi ha commissionato l'intervento;
  • chi ha svolto la Direzione dei Lavori;
  • quale impresa ha assunto l'appalto;
  • quali imprese hanno eventualmente operato in subappalto;
  • quali lavorazioni sono state eseguite da ciascun soggetto;
  • se siano necessari specifici visti o attestazioni.

Questa ricostruzione deve trovare riscontro nei contratti, nei documenti tecnici, nella contabilità e negli atti autorizzativi.

Non è sufficiente individuare l'impresa che ha firmato il contratto principale: occorre comprendere come l'intervento sia stato effettivamente realizzato.

Il contratto e la documentazione contabile

Il secondo passaggio consiste nella ricostruzione del rapporto contrattuale.

Occorre individuare il contratto, gli eventuali ordini, le integrazioni e gli atti aggiuntivi.

Successivamente è necessario verificare la corrispondenza tra gli importi contrattuali e quelli effettivamente documentati.

Assumono quindi rilievo:

  • contratto o documentazione contrattuale equivalente;
  • eventuali ordini e atti integrativi;
  • fatture relative ai lavori eseguiti;
  • documentazione contabile disponibile;
  • computo metrico estimativo;
  • eventuali atti di contabilizzazione delle lavorazioni.

Le fatture rappresentano un elemento importante per ricostruire gli importi, ma non sostituiscono automaticamente la documentazione tecnica necessaria a identificare le lavorazioni.

Il titolo autorizzativo e il progetto

Un altro elemento fondamentale riguarda la legittimità e l'identificazione dell'intervento.

Quando previsti dalla disciplina edilizia applicabile, devono essere acquisiti i relativi titoli autorizzativi.

A seconda della tipologia e del periodo di realizzazione, possono assumere rilievo:

  • permesso di costruire;
  • SCIA;
  • DIA, per gli interventi realizzati nel periodo in cui era applicabile;
  • altri titoli o atti autorizzativi pertinenti.

Il titolo deve essere esaminato insieme alla documentazione progettuale che ne costituisce parte integrante.

Non è sufficiente, quando occorre ricostruire l'intervento autorizzato, conoscere soltanto il numero del permesso o della pratica edilizia.

Le tavole progettuali consentono infatti di verificare la natura delle opere e la loro corrispondenza con le lavorazioni certificate.

La corretta attribuzione delle categorie SOA

Uno degli aspetti più delicati riguarda l'attribuzione delle lavorazioni alle categorie SOA.

Un intervento edilizio può comprendere opere appartenenti a categorie differenti.

Ad esempio, nella realizzazione di un edificio possono essere presenti:

  • opere edili riconducibili alla categoria OG1;
  • impianti idrico-sanitari riconducibili alla categoria OS3;
  • impianti termici riconducibili alla categoria OS28;
  • impianti elettrici riconducibili alla categoria OS30.

L'attribuzione deve essere effettuata sulla base delle lavorazioni realmente eseguite e della disciplina applicabile alle categorie interessate.

Non è quindi corretto attribuire automaticamente tutto l'importo dell'intervento alla categoria prevalente.

Per approfondire le caratteristiche delle singole categorie è disponibile l'appendice sulle categorie SOA OG e OS.

Il ruolo del Direttore dei Lavori e del committente

Nella certificazione dei lavori privati assumono particolare rilievo il committente e il Direttore dei Lavori.

Il certificato deve essere formato e sottoscritto dai soggetti competenti secondo la disciplina applicabile, consentendo di ricondurre le dichiarazioni ai rispettivi responsabili.

Il Direttore dei Lavori svolge un ruolo importante nella ricostruzione delle lavorazioni e nella verifica della loro corrispondenza con il progetto.

Il committente interviene nella certificazione del rapporto e delle opere eseguite.

La SOA verifica successivamente la documentazione prodotta e la coerenza degli elementi dichiarati.

CEL e Certificato di Regolare Esecuzione

Un aspetto da non trascurare è la differenza tra CEL e CRE.

Il CEL – Certificato di Esecuzione Lavori documenta l'esperienza esecutiva rilevante per la qualificazione.

Il CRE – Certificato di Regolare Esecuzione riguarda invece l'attestazione della regolare esecuzione delle opere.

I due documenti hanno funzioni differenti e non sono automaticamente intercambiabili.

Nella documentazione dei lavori privati il CRE può costituire un elemento probatorio importante, secondo le disposizioni e le indicazioni applicabili alla specifica fattispecie.

Occorre quindi verificare la sua presenza o l'eventuale documentazione alternativa ammissibile.

Il fascicolo documentale del CEL privato

In termini operativi, il fascicolo può comprendere:

  • certificato relativo ai lavori eseguiti;
  • contratto e atti aggiuntivi;
  • fatture;
  • computo metrico estimativo;
  • titolo autorizzativo integrale;
  • elaborati progettuali;
  • documentazione contabile;
  • certificato di regolare esecuzione, quando richiesto;
  • eventuali dichiarazioni di conformità degli impianti;
  • documentazione relativa alle imprese subappaltatrici;
  • eventuali visti o attestazioni delle autorità competenti;
  • ulteriori documenti pertinenti alla natura dell'intervento.

L'elenco deve essere adattato alla specifica opera e alle disposizioni applicabili.

Un fascicolo completo non è necessariamente quello che contiene più documenti, ma quello che consente di ricostruire e verificare senza incongruenze l'intervento, gli importi e le lavorazioni attribuite all'impresa.

CEL per lavori in conto proprio: una procedura differente

Una terza fattispecie riguarda i lavori realizzati dall'impresa in conto proprio.

È il caso, ad esempio, di un'impresa di costruzioni che realizza un edificio di propria iniziativa, con risorse proprie e nell'ambito di un intervento autorizzato a proprio nome.

In questa situazione manca il normale rapporto contrattuale tra un committente terzo e l'impresa esecutrice.

Di conseguenza, il valore dei lavori non può essere ricostruito attraverso il consueto confronto tra contratto di appalto e fatture emesse al committente.

Occorre utilizzare i criteri tecnici di valorizzazione previsti dalla disciplina della qualificazione.

Il ruolo del tecnico nella certificazione

Nei lavori in conto proprio assume particolare importanza la documentazione predisposta dal tecnico incaricato.

La ricostruzione deve consentire di individuare:

  • l'opera realizzata;
  • il titolo autorizzativo;
  • la documentazione progettuale;
  • il periodo di esecuzione;
  • le lavorazioni effettivamente realizzate;
  • le eventuali opere affidate a terzi;
  • il valore attribuibile ai lavori secondo i criteri applicabili.

La valutazione deve essere sostenuta da elementi tecnici verificabili.

È importante distinguere due modalità di valorizzazione.

Opere di edilizia abitativa: valorizzazione parametrica

Per le opere di edilizia abitativa la disciplina prevede uno specifico criterio parametrico.

Il valore viene determinato facendo riferimento al costo totale dell'intervento e alla superficie complessiva dell'opera.

La valutazione richiede quindi l'individuazione di due elementi fondamentali:

Costo totale dell'intervento (CTN)

e

Superficie complessiva (SC).

Il costo dell'intervento viene ricostruito attraverso i parametri previsti dalla disciplina applicabile, considerando le componenti ammissibili.

La superficie complessiva deve essere determinata secondo i criteri tecnici previsti per la tipologia di intervento.

Per le opere di edilizia abitativa, l'articolo 24, comma 4, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 prevede il riferimento al costo totale dell'intervento, costituito dal costo al metro quadrato moltiplicato per la superficie complessiva e maggiorato del 25%.

Il valore parametrico non coincide necessariamente con il prezzo di vendita dell'immobile né con il valore commerciale dell'opera.

Questa distinzione è fondamentale.

Un edificio potrebbe avere un valore di mercato elevato, ma ciò non significa che tale valore possa essere utilizzato direttamente per la qualificazione SOA.

Occorre applicare i parametri previsti dalla disciplina.

Opere diverse dall'edilizia abitativa

Per i lavori eseguiti in proprio che non rientrano nella specifica disciplina delle opere di edilizia abitativa, l'articolo 24, comma 3, dell'Allegato II.12 prevede il riferimento a parametri fisici valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali.

Si pensi, ad esempio, alla realizzazione in proprio di opere infrastrutturali o impiantistiche.

In queste situazioni la ricostruzione del valore può richiedere un computo metrico estimativo a consuntivo.

Il documento deve individuare le lavorazioni effettivamente realizzate, le quantità e i criteri di valorizzazione utilizzati.

Operativamente, possono assumere rilievo i prezziari ufficiali pertinenti alla tipologia e al periodo di esecuzione dell'opera.

È necessario che il computo sia coerente con il progetto e con la documentazione dell'intervento.

La documentazione dei lavori in conto proprio

Anche per questa fattispecie è necessario predisporre un fascicolo documentale adeguato.

In funzione dell'intervento, possono essere necessari:

  • certificazione dei lavori eseguiti;
  • titolo autorizzativo intestato all'impresa;
  • progetto e relativi elaborati;
  • documentazione del Direttore dei Lavori;
  • relazione tecnica di valorizzazione;
  • calcolo parametrico delle superfici e dei costi, quando applicabile;
  • computo metrico estimativo a consuntivo, quando pertinente;
  • documentazione delle spese sostenute;
  • fatture di acquisto dei materiali;
  • documentazione delle opere affidate a imprese terze;
  • certificazioni di regolare esecuzione o documentazione equivalente ammissibile;
  • eventuali dichiarazioni di conformità e certificazioni tecniche.

La documentazione deve consentire alla SOA di verificare sia il valore attribuito all'intervento sia l'effettiva esecuzione delle lavorazioni da parte dell'impresa.

Attenzione alle opere affidate a terzi

Un elemento particolarmente importante riguarda l'eventuale presenza di altre imprese nell'esecuzione dell'opera.

Il fatto che un intervento sia realizzato in conto proprio non significa necessariamente che tutte le lavorazioni siano state eseguite direttamente dall'impresa proprietaria.

È quindi necessario distinguere:

  • lavorazioni effettivamente eseguite dall'impresa;
  • lavorazioni affidate a soggetti terzi;
  • importi attribuibili alle rispettive imprese.

Questa ricostruzione è essenziale per evitare che il valore complessivo dell'opera venga automaticamente considerato come esperienza tecnica integralmente maturata dall'impresa richiedente la qualificazione.

Tre percorsi, un unico obiettivo

Possiamo ora riassumere la differenza tra le tre fattispecie.

Lavoro pubblico

L'impresa richiede il CEL alla stazione appaltante.

La stazione appaltante provvede alla formazione e all'emissione del certificato attraverso il sistema ANAC.

Il certificato viene successivamente utilizzato nell'ambito dell'istruttoria SOA.

Lavoro privato

Il lavoro viene ricostruito attraverso il rapporto contrattuale, la documentazione tecnica e quella contabile.

Il certificato viene formato con il coinvolgimento dei soggetti competenti e supportato dalla documentazione necessaria.

La SOA verifica la coerenza e l'utilizzabilità delle lavorazioni certificate.

Lavoro in conto proprio

L'impresa documenta l'opera realizzata per proprio conto.

Il tecnico ricostruisce le lavorazioni e il loro valore secondo i criteri applicabili.

La documentazione viene sottoposta alla verifica della SOA.

Nel pubblico il CEL viene acquisito attraverso la stazione appaltante. Nel privato occorre ricostruire il rapporto contrattuale e l'esecuzione delle lavorazioni. Nel conto proprio è necessario ricostruire anche il valore dell'opera attraverso criteri tecnici verificabili.

In tutti e tre i casi resta fondamentale la corretta individuazione dei soggetti intervenuti e delle lavorazioni attribuibili all'impresa.

Gli errori da evitare nella gestione dei CEL

L'esperienza nella gestione delle pratiche di qualificazione evidenzia quanto sia importante verificare preventivamente la qualità della documentazione disponibile.

Tra le criticità più ricorrenti possiamo individuare:

  • richiesta tardiva dei CEL alle stazioni appaltanti;
  • documentazione incompleta dei lavori privati;
  • mancata ricostruzione della filiera operativa;
  • mancata individuazione delle imprese subappaltatrici;
  • sovrapposizione degli importi attribuiti a imprese differenti;
  • mancata corrispondenza tra contratto, fatture e importi certificati;
  • attribuzione non corretta delle categorie SOA;
  • assenza di documentazione progettuale o autorizzativa pertinente;
  • mancata verifica degli eventuali visti richiesti;
  • valorizzazione dei lavori in conto proprio non adeguatamente motivata;
  • confusione tra CEL e CRE.

Questi aspetti possono rallentare l'istruttoria e rendere necessarie integrazioni documentali.

Per questo motivo è opportuno iniziare la ricostruzione dei lavori con adeguato anticipo rispetto alla richiesta di attestazione o al rinnovo.

Dalla documentazione alla programmazione della SOA

La gestione dei CEL non dovrebbe iniziare soltanto quando l'impresa decide di richiedere una nuova attestazione.

Ogni lavoro eseguito può rappresentare un elemento utile per la qualificazione futura.

Conservare correttamente contratti, fatture, progetti, certificazioni e documentazione tecnica permette di costruire nel tempo un patrimonio documentale utilizzabile.

Questo vale soprattutto per i lavori privati e in conto proprio, nei quali la ricostruzione dell'intervento può diventare più complessa con il trascorrere degli anni.

Una gestione programmata consente invece di valutare periodicamente:

  • quali lavori possono essere certificati;
  • quali categorie SOA possono essere alimentate;
  • quali classifiche potrebbero essere incrementate;
  • quali documenti devono essere ancora acquisiti;
  • quali criticità è opportuno risolvere prima dell'istruttoria.

Il collegamento con la progettazione dell'attestazione SOA diventa quindi evidente.

Non basta conoscere la capacità economica dell'impresa: occorre anche saper individuare, documentare e valorizzare correttamente la sua esperienza tecnica.

Un lavoro eseguito rappresenta un'esperienza. Un lavoro correttamente documentato può diventare un requisito utile per costruire la qualificazione futura dell'impresa.

Riferimenti normativi e approfondimenti

I principali riferimenti per la qualificazione SOA e la documentazione dei lavori eseguiti sono:

  • D.Lgs. 36/2023, articolo 100;
  • Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023;
  • articolo 24 dell'Allegato II.12, per la documentazione e valorizzazione dei lavori eseguiti in proprio;
  • Manuale ANAC sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, edizione ottobre 2025, adottato con Delibera n. 413 del 22 ottobre 2025;
  • disposizioni tecniche applicabili alle specifiche categorie di lavorazioni.

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